REGOLAMENTI

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Città di Campobasso -

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO


INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI. 4

ARTICOLO 1 - FINALITÀ.. 4

ARTICOLO 2 - OGGETTO.. 4

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL COMUNE.. 4

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE.. 5

ARTICOLO 5 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI. 5

ARTICOLO 6 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE.. 5

ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.. 5

ARTICOLO 8 - GLI ALBERI MONUMENTALI. 5

ARTICOLO 9 - ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI. 6

ARTICOLO 10 - VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI. 6

ARTICOLO 11  - ELENCO DEGLI ALBERI DI  INTERESSE  CITTADINO.. 7

ARTICOLO 12 - PARCHI E GIARDINI COMUNALI. 7

ARTICOLO 13 - GIARDINI E PARCHI STORICI. 7

ARTICOLO 14 - VERDE D'ARREDO URBANO.. 8

ARTICOLO 15 - AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AL GIOCO.. 8

ARTICOLO 16 - AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE.. 8

ARTICOLO 17 - FRUIZIONE DELLE AREE VERDI, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE.. 8

ARTICOLO 18 - ALBERATE.. 9

ARTICOLO 19 – PROGETTO ADOTTA UN’AIUOLA.. 9

ARTICOLO 20 – PROGETTO  ORTI  URBANI. 9

ARTICOLO 21 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.. 9

ARTICOLO 22 - AREE  VERDI  IN  CONCESSIONE.. 10

ARTICOLO 23 - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.. 10

ARTICOLO 24 - ZONA PROTEZIONE ALBERO (ZPA) 10

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE.. 10

ARTICOLO 26 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO IN PROSSIMITÀ DELLE ALBERATURE  PUBBLICHE.. 11

ARTICOLO 27 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI. 12

ARTICOLO 28 - DEROGHE.. 12

ARTICOLO 29 - ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI. 12

ARTICOLO 30 - CRITERI DI RIFERIMENTO DELLE POTATURE.. 13

ARTICOLO 31 - DIVIETO DI CAPITOZZATURA.. 13

ARTICOLO 32 - VEGETAZIONE E VIABILITÀ PUBBLICA.. 13

ARTICOLO 33 - MANUTENZIONE  E  PULIZIA DI CANALI, CUNETTE, FOSSI E  SIEPI. 13

ARTICOLO 34 - MANUTENZIONE  ORDINARIA  DI  AREE  VERDI   O  INEDIFICATE14

ARTICOLO 35 - L’INTERVENTO FITOSANITARIO.. 14

ARTICOLO 36 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA.. 14

ARTICOLO 37 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI. 15

ARTICOLO 38 - INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI. 16

ARTICOLO 39 – LOTTA  CONTRO LA  PROCESSIONARIA.. 16

TITOLO  II: LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO.. 16

ARTICOLO 40 - CRITERI GENERALI. 16

ARTICOLO 41 - LA PROGETTAZIONE DI  AREE  A  VERDE.. 17

ARTICOLO 42 - SCELTA DELLE SPECIE.. 17

ARTICOLO 43 - CARATTERISTICHE DELLE PIANTE ALL’IMPIANTO.. 18

ARTICOLO 44 - DISTANZE DAI CONFINI. 19

ARTICOLO 45 - DISTANZE E MODALITÀ  PER I NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI. 19

ARTICOLO 46 - VERDE PENSILE.. 19

ARTICOLO 47 - IL VERDE PER PARCHEGGI. 19

ARTICOLO 48 - CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L’ALLESTIMENTO DI PARCHI E AREE GIOCO.. 20

ARTICOLO 49 - INDICATORI LIVELLI DI ESERCIZIO.. 21

TITOLO  III:  SANZIONI. 21

ARTICOLO 50 - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI. 21

TITOLO IV: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO.. 22

ARTICOLO 51 - VIGILANZA E CONTROLLI. 22

ARTICOLO 52 - ENTRATA IN VIGORE.. 22

ALLEGATO N. 1: TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.. 22

TITOLO I:DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1 - FINALITÀ


Il regolamento disciplina la realizzazione e la conservazione del verde e fissa le regole per una corretta difesa delle piante e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità ed in osservanza degli indirizzi dell’Unione Europea, delle leggi Nazionali e Regionali.

Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini osservano rigorosamente i principi fondamentali affermati nell’art.9 della Costituzione e le norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle altre fonti di rango primario e secondario attualmente vigenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO


Il presente regolamento disciplina:

  1. Le fattispecie riconducibili al verde pubblico presenti sul territorio cittadino e le modalità per la loro fruizione;

  • Le modalità di tutela e ripristino del verde pubblico e privato;

  • La progettazione per la realizzazione o il rifacimento d'aree destinate averde pubblico.

 


ARTICOLO 3 - COMPITI DEL COMUNE


L'Amministrazione Comunale:

  1. Realizza e tutela il patrimonio arboreo ed arbustivo, le aiuole, le aree aprato e ogni spazio verde cittadino, garantendo la pulizia e la sicurezza;

  • Provvede ad individuare, catalogare, quantificare e valorizzare il propriopatrimonio di verde pubblico; definisce ed approva le linee guida ed i riferimenti per assicurare gli standard minimi per la manutenzione del verde;

  • Dovrà svolgere un'attività d'informazione e di sensibilizzazione ed ha ilcompito, attraverso le responsabilità istituzionali preposte, di interagirecon i cittadini singoli ed associati, rendendoli informati delle modificazioni regolamentari che potrebbero essere adottate dall'ente sia con riferimento all'estrinsecazione di volontà propria sia in esecuzione di provvedimenti legislativi emessi da altri organismi;

  • Promuove ogni forma di partecipazione del cittadino, singolo od associato, alle attività di tutela e valorizzazione del verde, nonché alla progettazione di nuove aree verdi, coinvolgendolo con forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata;

  • Informa la cittadinanza, attraverso il settore della comunicazione dell'Ente,gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, sito internet, opuscoli illustrativi e cartellonistica di cantiere;

  • Stipula appositi protocolli d'intesa con soggetti che svolgono attività coerenti con le finalità indicate dal presente articolo.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE


Secondo iprincipi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive dellaRegione e dal presente regolamento, l’ufficio competente del Comune di Campobassocoopera con le altre strutture preposte al fine di conseguire il raggiungimentodegli obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI


Il cittadino è tenuto a salvaguardare il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica edestetica.

La gestione di un bene comune, d'immediato impatto come quello dellearee destinate a verde pubblico, è oggetto privilegiato di rendicontazione sociale,in coordinamento con le direttive discendenti dalle linee guida dell'Ente e dallanormativa nazionale ed europea.

ARTICOLO 6 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE


Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozionedella cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e a diffondere le conoscenze sulle molteplici funzioni benefiche degli alberi (ecologico-ambientale, climatica, igienico-sanitaria, termoregolatrice, di riduzione dell’inquinamento acustico, protettiva e di tutela dei suoli, ricreativa, estetica e paesaggisticasecondo un programma da approvare contestualmente al Bilancio.

ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO


Il Verde Pubblico esistente nel Comune di Campobasso è così classificato:

a) Alberi Monumentali;

b) Alberi di interesse cittadino;

c) Parchi e giardini comunali;

d) Giardini e parchi storici;

e) Verde d'arredo urbano;

f) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;

g) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate agli animali da affezione;

h) Aree Alberate.

ARTICOLO 8 - GLI ALBERI MONUMENTALI


Il Comune si attiva per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico,storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica che su proprietà privata,presenti su tutto il territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se noniscritti nell'elenco delle specie forestali, i seguenti:

  1. alberi isolati anche all'interno dei centri urbani o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che per età o dimensioni possono essereconsiderati come rari esempi di maestosità e longevità;

  • alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dalpunto di vista storico o culturale;

  • alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislativein materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anchese sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo d'inedificabilità.

L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblicaincolumità e per motivi fitosanitari.

L'abbattimento è autorizzato dal Comunesolamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative edavuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali ai sensidelle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42.

Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovialberi.

ARTICOLO 9 - ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI


E' istituito presso il competente assessoratol'elenco degli alberi monumentali.

Su richiesta degliinteressati, siano essi singoli cittadini, associazioni o enti, il predetto assessorato provvede all'inserimento nell’elenco di cui al comma 1, previo parere del settore competente.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

Per quanto attiene ad alberi monumentali siti in aree private è fatto obbligo aiproprietari di rimuovere eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e diadottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso d'inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante,l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari addebitando le spese al privato proprietario.

 


ARTICOLO 10 - VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI


Gli alberi inseriti nell'elenco comunale degli alberi monumentali devono esseresegnalati in loco riportando la dicitura: "albero monumentale" e la motivazioneche ha reso monumentale l'albero.

Il Comune, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione deglialberi inclusi nell'elenco di cui all’art.9, comma 1, al fine di divulgarne la conoscenzanonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

 


ARTICOLO 11 - ELENCO DEGLI ALBERI DI  INTERESSE  CITTADINO


E' istituito presso il competente assessorato l'elenco degli “Alberi di interesse cittadino”.

Su richiesta di almeno tre consiglieri comunali che segnalano il particolare valore culturale o storiografico dell’albero e conforme parere della Commissione consiliare competente,  il predetto assessorato provvede all'inserimento nell’elenco di cui al comma 1, previa acquisizione del parere favorevole del settore competente.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

 


ARTICOLO 12 - PARCHI E GIARDINI COMUNALI


Il Comune realizza, manutiene e rende disponibili parchi e giardini.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati giardini i terreni di piccole dimensioni, specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati conpiante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale.

Ai fini di cui al comma 1 sono considerati parchi i terreni di medie o grandidimensioni, comprendente boschi o prati, piante ad alto fusto e aiuole inframmezzate da vialetti e stradine, per lo svago e la ricreazione specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori,sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale.

ARTICOLO 13 - GIARDINI E PARCHI STORICI


Il Comune individua e classifica i giardini e parchi storici esistenti nel territorio comunale,siano essi pubblici o privati, riservando agli stessi tutte le tutele previste da leggiRegionali e Nazionali.

Il Comune si attiva per la tutela e valorizzazione dei giardini e parchi storici edelle aree vincolate di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia suproprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale.

Un giardino o parco storico è una composizione architettonica e vegetale chedal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico.

Come tale è considerato come un monumento. Esso può essere una villa, un parcoo un giardino che abbia interesse artistico o storico anche in riferimento alle bellezze naturali ivi esistenti. Il riconoscimento dello status di giardino o parco storico avviene da parte del comune ed ai sensi del presente regolamento con l'iscrizione nell'apposito "Archivio dei giardini e parchi storici" tenuto dal Ministero competente per la tutela del patrimonio paesaggistico.

Al fine di tutelare i giardini e parchi storici, il Comune di Campobasso si coordinacon la Soprintendenza ai beni ambientali.

I giardini e parchi storici di proprietà comunale sono monitorati dall’ufficio competente che è tenuto a far rispettare le seguentiprescrizioni:

  • É vietata la realizzazione d'opere, come costruzioni interrate od altro, checoinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o una pariquota del patrimonio arboreo radicato sull'area; il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi d'arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordolid'aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.);

  • Ogni sostituzione d'alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie checonsentono la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie;

  • I giardini e parchi storici devono essere opportunamente segnalati mediante l'apposizione di corrette indicazioni di tipo turistico;

  • Il Comune, gli enti gestori, i proprietari dei giardini e parchi storici, nonché le associazioni, possono promuovere iniziative di pubblicizzazione evalorizzazione dei giardini al fine di divulgarne la conoscenza nonché permigliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

ARTICOLO 14 - VERDE D'ARREDO URBANO


Sono definite “Verde d'arredo urbano” le aree verdi di piccola dimensione di pertinenza d'edifici comunali il cui utilizzo è limitato all'utenza di tali edifici e quelle a manutenzione intensiva, provviste d'aiuole fiorite e siepi, le cui finalità sonosoprattutto di carattere estetico ornamentale, quali ad esempio aiuole, verde spartitraffico, fioriere. Sono altresì definite verde d'arredo urbano le aree verdi attrezzate e non, che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano d'uso locale e vicinale.

ARTICOLO 15 - AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AL GIOCO


E' definita area verde libera non attrezzata dedicata al gioco, l'area di libero accesso destinata per attività ludiche o di socializzazione, eventualmente attrezzata dastrutture di ricreazione fisse o mobili.

Ogni struttura installata nelle aree a verde attrezzate deve essere accompagnatadalle istruzioni sull'uso della stessa.

Nelle aree attrezzate destinate al gioco per i bambini èinterdetto l'accesso ai cani e ad altri animali da compagnia anche se legati al guinzaglio e/o forniti di museruola.

 


ARTICOLO16 - AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALI DAAFFEZIONE


E' definita area verde libera non attrezzata dedicata agli animali d'affezione,l'area di libero accesso, con la presenza di strutture fisse o mobili finalizzata adattività rivolte agli animali da affezione.

 


ARTICOLO 17 - FRUIZIONE DELLE AREE VERDI, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALIDA AFFEZIONE


Nel rispetto della normativa inerente le razze animali e gli incroci di razze a rischiod'aggressività è permesso, sempre alla luce della particolare destinazione d'uso,l'accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se non legati alguinzaglio e non forniti di museruola.

I titolari degli animali da affezione sono tenuti a vigilare sul comportamentodegli stessi, garantendo la propria presenza in quanto risponderanno personalmente di eventuali danni che dovessero essere prodotti dai propri animali ed inoltre sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi che vengono prodottidagli stessi, smaltendoli nelle aree attrezzate con strutture idonee che verrannopredisposte dal comune. E' fatto divieto di spazzolare ipropri animali, con il conseguente spargimento di peli, nell'aree. E' interdetto l'accesso alle cagne in calore. Il Comune di Campobasso si riserva di concedere l'adozione e gestione dell'areaa soggetti terzi che abbiano per fini statutari la tutela degli animali.

Il Comune di Campobasso può autorizzare all'interno delle aree in oggetto iniziative finalizzate alla promozione di un corretto rapporto uomo-animale.

ARTICOLO 18 - ALBERATE


E' definita alberata ogni fila d'alberi che sia stata piantata lungo una strada, un viale o un corso d’acqua al fine di migliorarne l'aspetto ed il decoro.

Le alberate in quanto tali costituiscono elemento fondamentale del decoro cittadino e sono pertanto un patrimonio da tutelare, difendere e rinnovare.

ARTICOLO 19–PROGETTO ADOTTA UN’AIUOLA


Il Comune di Campobasso, al fine di perseguire il miglioramento della qualità e quantità del verde d'arredo urbano, può affidare in adozione a soggetti terzi aree di verde pubblico urbano.

L'adozione è finalizzata alla manutenzione e/o alla sistemazione della singola area.

L’adottante può sponsorizzare la propria attività economico-commerciale apponendo al massimo due cartelli pubblicitari di dimensioni 40 cm x 50 cm per ogni 50 mq di area adottata, sempre nel rispetto e nell’osservanza delle disposizioni del Codice della Strada.

Il competente ufficio indica agli interessati gli standard minimi di obiettivi da raggiungere, predispone e approva il progetto di sistemazione e manutenzione proposto dall'adottante o in mancanza presenta un proprio progetto a cui l'adottante deve attenersi. La durata dell’affidamento è pari a cinque anni, rinnovabili per due volte.

Il medesimo Settore, in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, vigila costantemente sull’effettiva cura dell’aiuola o dell’area verde concessa in adozione procedendo alla revoca dell’affido in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel progetto o di incuria dell’area.

ARTICOLO 20–PROGETTO ORTI URBANI


Il Comune di Campobasso, al fine di offrire la possibilità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile, concede in comodato d’uso a cittadini o associazioni aree di verde pubbblico urbano per la coltivazione di ortaggi, denominate “Orti Urbani”.

Ciascun orto non può superare i 60 mq, la concessione ha durata triennale ed il beneficiario è tenuto a contribuire alle spese in misura pari ad euro 30 annue.

ARTICOLO 21 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA


Il Comune si riserva di predisporre linee d'indirizzo che integrino il complessonormativo in tema di conservazione delle piante, della vegetazione arbustiva ederbacea e degli spazi verdi, ed effettua la manutenzione ordinaria e straordinariadelle aree in proprio o mediante affidamento dei servizi/ lavori a terzi.

Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi areeverdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce la corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza delpresente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all’Ufficio comunale ccompetente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazionidi ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e / o del danno biologico da addebitare all'impresa.

Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti inmodo corretto o come indicato dall’ufficio competente, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

 


ARTICOLO 22 - AREEVERDI IN CONCESSIONE


I concessionari a qualunque titolo d’aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari d’aree verdi private e gli altri gestori del verde d’uso collettivo (cimiteri,scuole,Azienda Sanitaria Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Molise, la Provincia di Campobasso) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del presente Regolamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi sono in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, con l’obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all’approvazione dell’ufficio comunale competente.

Per qualsiasi intervento edificatorio all’interno dell’area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento. Per intervento edificatorio s’intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo d’aree verdi di proprietà pubblica.

ARTICOLO 23 - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO


Tutte le richieste d’occupazione di suolo pubblico che interessino un’area a verde dovranno essere inoltrate all’ufficio comunale competente che dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

ARTICOLO 24 -ZONA PROTEZIONE ALBERO (ZPA)


Si definisce Zona Protezione Albero (ZPA) la distanza minima dal tronco che deve essere rispettata per evitare danni nel breve periodo (riduzione dell’apparato radicale, danneggiamenti vari diretti al tronco e alle branche) e nel medio-lungo periodo, di solito causati da agenti biotici di stress o agenti di malattia, che invadono le piante portandole alla morte.

La ZPA deve essere calcolata in relazione alla circonferenza del fusto secondo la seguente formula ZPA=circonferenza*17/3,14=circonferenza*5,4. L’ufficio competente può aumentare l’area della ZPA per la presenza d’alberi monumentali o per altra motivata esigenza.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE


Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti che possano evitare di danneggiare o compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

E’ vietato nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (zona protezione albero) o sulle piante stesse:

  1. Il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;

  • La combustione di sostanze di qualsiasi natura;

  • L’impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;

  • Scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l’integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e

  • motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;

  • Causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

  • L’affissione diretta con chiodi, l’apposizione di cavi, filo di ferro o materiale inestensibile sulle piante;

  • Il riporto o l’asporto di terreno, il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere e di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ed inoltre è vietato l’interramento d’inerti o di materiali d’altra natura, che vari il piano di campagna;

  1. Il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell’apparato radicale stesso;

  • Il costipamento e la vibratura.

ARTICOLO 26 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO IN PROSSIMITÀ DELLE ALBERATURE PUBBLICHE


Gli scavi per la posa in opera d’impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali.

Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi, ed in ogni caso le radici devono essere protette con un’apposita stuoia e mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell’area radicale sono da eseguirsi a mano.

Analogamente, tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora d’alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

ARTICOLO 27 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI


Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso.

La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all’apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l’impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull’intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell’albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 28 - DEROGHE


Eventuali deroghe alle distanze minime indicate nel presente regolamento potranno essere concesse dall’ufficio comunale competente, previa documentata e provata motivazione.

Sono ammissibili deroghe in occasioni di lavori nel sottosuolo che interessino canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

  1. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità d’impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati è stata posizionata all’interno delle ZPA;

  • per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;

  • per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi saranno effettuati a mano previa messa in evidenza dell’apparato radicale interessato con soffia­tori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta indivi­duazione, la protezione o la potatura e disinfezione.

Sono ammissibili deroghe, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Ambiente Verde Pubblico e Parchi, rispetto al divieto di transito dei mezzi. Qualora non si possa evitare di transitare all’interno dell’area di pertinenza la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

ARTICOLO 29 - ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI


E’ fatto obbligo al possessore di provvedere all’abbattimento degli alberi:

  1. Per disposizione dell’autorità giudiziaria;
  2. Per ragioni di pubblica utilità su disposizione delle autorità amministrative competenti;
  3. In caso di grave ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone.

Al di fuori dei casi di cui al comma 1 non è consentito l’abbattimento di alberi che hanno una circconferenza del tronco, ad un metro dal suolo, uguale o superiore a 60 centimetri senza l’autorizzazione dell’ufficio comunale competente.

ARTICOLO 30 - CRITERI DI RIFERIMENTO DELLE POTATURE


La potatura è un intervento che riveste carattere di straordinarietà per cui deve essere eseguita con la dovuta accortezza essendo la stessa orientata a mantenere piante sane, piacevoli alla vista.

L’ufficio comunale competente, sentito il tecnico preposto, programma opportunamente le periodiche potature delle alberate al fine di garantire il contenimento delle chiome ed impedire possibili danni all’incolumità pubblica e privata.

E’ compito dell’ufficio comunale competente valutare i casi nei quali la potatura, non eseguita a regola d’arte, costituisca un danno per il patrimonio verde e segnalare i casi alle competenti autorità.

ARTICOLO 31 - DIVIETO DI CAPITOZZATURA


Salvo espressa deroga rilasciata dall’ufficio comunale competente è fatto divieto di praticare la capitozzatura.

ARTICOLO 32 - VEGETAZIONE E VIABILITÀ PUBBLICA


I proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo delle aree sulle quali dimori la vegetazione hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. In particolare devono assicurare la visibilità e la fruibilità della segnaletica degli specchi riflettenti e della carreggiata. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi su fondo pubblico solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al piano di calpestio.

Nel caso in cui vi sia la caduta d’alberi che rovinano su suolo pubblico i proprietari o possessori sono tenuti a rimuoverli senza ritardo, dandone avviso agli uffici comunali preposti. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro rami o apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo o di difficoltà per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere adeguati o del caso rimossi a cura e spese dei proprietari o possessori che dovranno anche risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico.Proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo rispondono in solido dell’adempimento.

ARTICOLO 33 - MANUTENZIONE  E  PULIZIA DI  CANALI,  CUNETTE,  FOSSI  E  SIEPI


Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento, smottamento e frane a seguito di precipitazioni piovose, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale devono ripristinare gli antichi solchi di scolo ovvero dotare i fondi di canali ben regimati con pendenze tali da consentire il convogliamento e/o lo smaltimento delle prime acque meteoriche.

Nei casi di fondi limitrofi o frontisti a strade di uso pubblico, i proprietari o possessoridevono evitare l’invasione dei marciapiedi, delle sedi stradali e delle cunette da parte di arbusti, rami o altra vegetazione nonché terra e detriti che costituiscono occasione di pericolo per pedoni ed autoveicoli rispettando i limiti del terreno asservito alla strada.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando l’applicazione di sanzioni più gravi, verrà comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre all’addebito delle spese per gli interventi sostitutivi effettuati dall’Amministrazione comunale.Proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo rispondono in solido dell’adempimento.

 


ARTICOLO 34 - MANUTENZIONE ORDINARIADI AREE VERDI E/O INEDIFICATE


I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi ed aree pubbliche devono assicurare il decoro e la perfetta pulizia dei luoghi con un minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi, il primo, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno ed, il secondo, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Gli interventi da effettuarsi riguardano:

  1. Taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio e dei rifiuti;
  2. Regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e r imozione dello sfalcio e dei rifiuti;
  3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti al pubblicopassagggio.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando l’applicazione di sanzioni più gravi, verrà comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre all’addebito delle spese per gli interventi ssostitutivi effettuati dall’Amministrazione comunale.

Proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo rispondono in solido dell’adempimento.

ARTICOLO 35 - L’INTERVENTO FITOSANITARIO


Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante.

Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplichino, in maniera ottimale, la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

  1. la scelta di specie adatte all’ambiente climatico locale, al sito e all’effettivo spazio disponibile;

  • l’impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;

  • la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;

  • l’adeguata preparazione dei siti d’impianto;

  • il rispetto delle ZPA indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio.

Tali indicazioni pongono l’accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità di difesa naturale della pianta stessa, rendendola maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari.

ARTICOLO 36 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA


Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei i proprietari, possessori o detentori a quasiasi titolo devono conservare e rendere disponibile ai controlli disposti dall’ufficiocomunale competente la dichiarazione certificativa dell’assenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: Platanus, ecc.), se necessario. È altresì cura del fornitore conservare copia del passaporto fitosanitario. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l’esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l’abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull’uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all’endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e alle acque. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo devono dimostrare di aver ottemperato alle misure di lotta obbligatoria previste dall’autorità competente.

ARTICOLO 37 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI


Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando si riscontra e documenta l’impossibilità del ricorso a tale metodica d’intervento, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

In caso di disponibilità sono da preferire i prodotti endoterapici.

In caso d’utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

  1. efficacia nella protezione delle piante ornamentali;

  • registrazione in etichetta per l’impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;

  • bassa tossicità per l’uomo e per gli animali;

  • scarso impatto ambientale;

  • assenza di fitotossicità o d’effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;

  • rispetto delle normative vigenti in materia;

  • l’impiego di detti prodotti dovrà essere effettuato da ditte specializzate o preventivamente autorizzate dall’ufficio competente del Comune di Campobasso. E’ fatto obbligo alle ditte interessate effettuare trattamenti di questo tipo informando preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata all’intervento.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell’intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l’organismo utilizzato e l’elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull’attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata. E’ vietato, salvo specifica autorizzazione, l’utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all’interno del perimetro urbano.

E’ vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l’attività degli insetti pronubi.

ARTICOLO 38 - INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI


I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo d’aree aggredite da insetti pericolosi e fastidiosi sono tenuti a darne comunicazione immediata alle competenti autorità comunali e sanitarie seguendo ed attuando le prescrizioni da esse indicate.

L’ufficio comunale competente, di concerto con l’autorità sanitaria, definisce il protocollo di contrasto e provvede a darne adeguata comunicazione ed informazione a tutti i soggetti interessati, con le modalità ritenute più idonee ed efficaci.

 


ARTICOLO 39–LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA


La lotta contro la processionaria del pino “traumatocampapityocampa” è obbligatoria.

Nelle aree in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo, avvalendosi dei Corpi o Servizi Forestali regionali nonché di altri idonei soggetti, la struttura comunale competente prescrive le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e spesa dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo,responsabili in solido delle piante infestate entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo, fermo restando l’applicazione di sanzioni più gravi, verrà comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre all’addebito delle spese per gli interventi sostitutivi effettuati dall’Amministrazione comunale.

TITOLO  II: LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO


 


ARTICOLO 40- CRITERI GENERALI


Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

  1. scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell’area della collina sannita ed utilizzo di materiale vivai­stico di prima qualità;

  • rispetto della biodiversità in ambito urbano;

  • rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;

  • corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;

  • scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;

  • diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;

  • ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;

  • facilità di manutenzione;

  1. rispetto della funzione estetica del verde;

  • adozione delle precauzioni che consentono una più accurata gestione delle stesse;

  • adozione di tecniche e pratiche rientranti tra quelle raccomandate dall’ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 41- LA PROGETTAZIONE DI  AREE A VERDE


La progettazione del verde pubblico, sia d’iniziativa pubblica che privata, nel-l’ambito d’interventi urbanistici esecutivi ovvero d’interventi edilizi diretti limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti e tale conformità deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica allegata al progetto, unitamente all’analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) ed all’analisi dell’utenza (scopi e funzioni della realizzazione) per poter valutare le potenzialità del

sito e definire l’impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d’acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti ed adottare strettamente metodologie d’intervento ispirate ai principi dell’ingegneria naturalistica.

I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da altri settori del Comune che coinvolgono aree verdi o alberate esistenti o da realizzare devono prevedere all’interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico interno del Settore Verde e Ambiente.

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi d’edilizia privata inerenti a opere d’urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni d’aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un’analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore.

Tutti i progetti su area pubblica o privata, non elaborati direttamente dalle strutture comunali, relativi alla realizzazione, modifica o rifacimento d’aree verdi sul territorio comunale, devono essere sottoposti a verifica da parte dell’ufficio comunale competente che dovrà esprimere un parere in merito.

 


ARTICOLO 42 - SCELTA DELLE SPECIE


La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere diversificata e variegata privilegiando le specie autoctone nonché orientata a soddisfare le esigenze dettate dall’ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

  1. l’adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;

  • la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;

  • la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;

  • la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei e la vicinanza di edifici.

 


 


 


 


 


 


 


ARTICOLO 43 - CARATTERISTICHE DELLE PIANTE ALL’IMPIANTO


Sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto. Per quanto riguarda le dimensioni e l’età delle piante è da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 10-15 e 20-25 cm di circonferenza del fusto. Le più idonee caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte, al fine di ottenere le massime garanzie d’attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

 


ARTICOLO 44 - DISTANZE DAI CONFINI


Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini sono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, escluso le alberature stradali.

 


ARTICOLO 45 - DISTANZE E MODALITÀ  PER I NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI


Nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate le distanze previste dagli artt.892 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e delle Norme Ferroviarie.

ARTICOLO 46 - VERDE PENSILE


Si definisce verde pensile la “tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale”.

In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricarico di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme “substrato -riserva d’acqua” ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee.

 


ARTICOLO 47 - IL VERDE PER PARCHEGGI


La realizzazione di parcheggi pubblici, pertinenze di strutture ricettive o com­merciali deve per quanto attiene alla realizzazione di spazi verdi rispettare le prescrizioni di cui al presente regolamento nonché le ulteriori prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 20% dell’area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o altri per particolari progetti che ottengano esplicita e motivata deroga da parte del Settore Verde e Ambiente.

In tal caso il Settore indicherà come recuperare la superficie di verde attraverso impianti di verde pensile o a muro.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alla ZPA, calcolata al momento del massimo sviluppo dell’albero.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono rispettare i criteri della ZPA e quelli fissati dagli artt. da 24 a 27 del presente regolamento per la protezione della parte dell’albero sviluppata nel sottosuolo.

Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell’area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

  • resistenza del legno;
  • chioma folta e ombrosa;
  • fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi in inverno rigido; -buona reattività alla potatura; -assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
  • assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
  • scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
  • assenza di spine.

Oltre all’impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

ARTICOLO 48- CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L’ALLESTIMENTO DI PARCHI E AREE GIOCO


Per la progettazione e l’allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente, al fine di perseguire il più alto tasso di sicurezza. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

  • adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
  • installazione d’opportuna segnaletica informativa sull’entrata/e dell’area gioco;
  • facile e sicura raggiungibilità;
  • sicura accessibilità;
  • adeguato posizionamento e orientamento;
  • formazione di spazi definiti mediante l’utilizzo d’arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.
  • formazione d’aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l’utilizzo di tecniche conformi all’ingegneria naturalistica;
  • creazione all’interno dell’area gioco d’aree o spazi di ritiro;
  • creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
  • presenza di fontanella con acqua potabile;
  • presenza di servizi igienici se richiesti dall’estensione dell’area;
  • utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all’area di sicurezza delle attrezzature.

ARTICOLO 49- INDICATORI LIVELLI DI ESERCIZIO


Il Settore Ambiente individua e integra con scadenza almeno biennale gli indicatori dei livelli d’esercizio.

Tali indicatori oltre a valere nei confronti del Comune stesso, dovranno essere recepiti dai contratti di servizio che saranno eventualmente stipulati con soggetti terzi ai quali s’intenda affidare la manutenzione del verde pubblico.

TITOLO  III:  SANZIONI


ARTICOLO 50- DEFINIZIONE DELLE SANZIONI


Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l’emanazione d’atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, fermo restante l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata nel presente titolo, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dal-l’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro determinate come da tabella allegata che è parte integrante del presente regolamento.

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Entro sessanta giorni potrà essere pagata in misura ridotta come previsto in tabella.

TITOLO IV: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO


ARTICOLO 51- VIGILANZA E CONTROLLI


All’accertamento delle violazioni ed all’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche d’altri enti, che rivesta la qualifica d’agente di polizia giudiziaria.

La vigilanza sull’osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso d’addestramento specifico.

All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde avente qualifica non inferiore al livello funzionale “C” e munito di apposito documento di riconoscimento.

Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l’Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale d’altri Enti.

 


ARTICOLO 52- ENTRATA IN VIGORE


Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

L’Amministrazione durante il periodo di pubblicazione di vacatio illustrerà il Regolamento alle Assemblee di ogni Comitato di Quartiere, appositamente convocate, alle forze sociali e culturali ed, in particolare, le Associazioni Ambientaliste.

ALLEGATO N. 1: TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE


Con riferimento all’Articolo 50 del presente Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.

Inoltre, se del caso, con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell’inosservanza. Fermo restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall’Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.





Articoli Sanzione (in Euro) Misura Ridotta
Violazioni relative a potature Da 50,00 a 300,00 100,00
Capitozzatura Da 50,00 a 300,00 100,00
Opere di scavo abusive e/o non conformi Da 80,00 a 450,00 150,00
Obblighi e divieti nelle aree di cantiere Da 100,00 a 500,00 180,00
Protezione degli alberi Da 50,00 a 300,00 100,00
Difformità  a qualsiasi prescrizione  regolamentare Da 80,00 a 450,00 150,00
Deposito di materiali su aree pubbliche Da 50,00 a 300,00 100,00
Abbattimento di alberature pubbliche Da 80,00 a 450,00 150,00
Vegetazione sporgente su viabilità pubblica Da 100,00 a 500,00 150,00
Transito non consentito a biciclette e velocipedi Da 25,00 a 150,00 50,00
Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche Da 80,00 a 450,00 150,00
Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi Da 25,00 a 150,00 50,00
Tutte le altre violazioni al presente regolamento Da 25,00 a 150,00 50,00

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